Nel caso di specie, il Comune istante ha fatto presente, innanzitutto, di aver adottato un piano di rientro trentennale, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011, del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. In secondo luogo, l'ente, dopo aver posto l'accento sull'opportunità di poter ripianare il predetto disavanzo in un unico esercizio attraverso l'utilizzo delle risorse derivanti dalla cessione di un immobile, ha chiesto alla competente Sezione della Corte dei Conti se sia possibile o meno accorciare il piano di rientro adottato in precedenza, riducendo ad un anno la durata dello stesso.
Secondo la Sezione piemontese, agli enti deve essere riconosciuta la facoltà di modificare il piano in questione per due motivazioni. Da una parte, la circostanza che l'utilizzo dei proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili è espressamente previsto sia dall'articolo 2, comma 4, del D.M. 2 aprile 2015, con riferimento al maggior disavanzo derivante dal riaccertamento, sia dall'articolo 188 del TUEL, a cui rimanda, quanto a modalità di ripiano, l'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, con riferimento alla quota di disavanzo corrispondente a quello accertato in sede di approvazione del rendiconto 2014. Dall'altra parte, il fatto che sia l'articolo 188, primo comma, del TUEL, sia l'articolo 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011 sembrano configurare il ripiano pluriennale del disavanzo come mera facoltà, rimanendo quindi nella disponibilità dell'ente la possibilità di rivedere il relativo piano.
I giudici contabili hanno sottolineato, inoltre, che il citato D.M. 2 aprile 2015 indica specificatamente le modalità di contabilizzazione dell'operazione di ripiano del disavanzo in caso di ricorso ai proventi derivanti da cessione di beni del patrimonio disponibile. Nelle more della realizzazione di predetti proventi, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del predetto decreto, il maggiore disavanzo è ripianato per l'intero importo e deve essere accantonato, nel titolo primo della spesa, un fondo di importo pari a quello delle entrate derivanti dall'alienazione di tali beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo. A seguito dell'accertamento di tali entrate, in base a quanto previsto dal successivo comma 7, è necessario procedere all'adozione di una variazione di bilancio finalizzata a ridurre il suddetto fondo, a destinare l'entrata a copertura del disavanzo effettuandone la decurtazione ed a ridistribuire il residuo disavanzo tra l'esercizio in corso e gli esercizi successivi.
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